Più o meno tutti i tipi storicamente realizzati di civiltà hanno fra le proprie componenti se non un vero e proprio ordinamento giuridico in senso tecnico, un complesso di regole destinate al loro funzionamento e, ancor prima, alla loro conservazione, Questo, in forma molto articolata, è particolarmente vero per la civiltà europea o – come usa più spesso dire – occidentale. Non si tratta nemmeno di chiedersi se il diritto vi abbia un ruolo importante, perché è ovvio per tutti – sostenitori e critici – che ne rappresenta uno degli elementi strutturali, senza il quale l’Europa (o, se si preferisce, l’Occidente fino al limite in cui i due concetti coincidono) non sarebbe ciò che è stata e ciò che è.
A differenza di altre grandi civiltà storiche, l’Europa, partendo dall’esperienza di Roma e dell’Impero romano, ha costruito la propria idea di diritto non primariamente sulla sacralità del potere (è di Roma la prima distinzione, pur muovendo da una iniziale origine comune, fra fas – il complesso degli antichi costumi e credenze religiose – e jus), sull’autorità di una fonte carismatica o su una immutabile tradizione. Si tratta di un sistema di norme astratte, generali, di origine razionale, riunite in un complesso e ordinato sistema, rispondente, appunto, a criteri di universale razionalità. Quindi, non semplicemente uno strumento di governo a servizio del potere politico, ma, al contrario, una autonoma forma di razionalità, capace di limitare, orientare e, se occorre, contraddire il potere stesso. Un sistema che, se non proprio fin dall’inizio, sostituisce presto il sub rege lex con l’opposto sub lege rex. Si esclude così ogni forma di arbitrio, perché il comando risulta legittimo solo in quanto applicazione di una regola. O, al limite, da questa consentito. Il diritto inoltre non mira solo al mantenimento dell’ordine (ne cives ad armar ruant), ma si pone come garanzia della persona, promossa da suddito a soggetto di diritti. Difatti ai precetti fondamentali, neminem laedere, sul cuique tribuere, corrisponde, prima o poi, in quanto lo esige la razionalità del sistema, la facoltà di pretenderne il rispetto anche contro il potere, ma più ancora col sostegno del potere anche ai fini, se occorre, del risarcimento e del reintegro.
Per altro verso, un diritto tendenzialmente caratterizzato, appunto perché si assume fondato sulla razionalità umana, da forti propensioni all’ universalismo e all’esclusivismo, che tuttavia non escludono, quanto meno in linea di principio, l’esistenza di un ordine superiore: quello del “diritto naturale”. Del resto anche il diritto romano, recependolo la cultura greca, aveva fra le proprie eroine la giovane tebana Antigone, della quale ammirava il rifiuto di credere che le leggi dei mortali potessero soverchiare le “leggi dei Celesti, non scritte, ed incrollabili”. Un riconoscimento tanto più forte nel diritto europeo quale si viene sviluppando, per effetto del Cristianesimo, nell’Età di Mezzo, col riconoscimento dell’esistenza di una legge superiore di natura divina, che non sostituisce però la piena valenza del diritto positivo, opera dell’uomo. Nessuna sostituzione, ma una continua tensione fra i due ordini, che per secoli ha posto rimedio alle tendenze assolutizzatrici della legge statale e mantenuta aperta la possibilità di giudicare il diritto positivo alla luce di valori universali. Purtroppo in età contemporanea questa tensione si è indebolita fino alla sua (potenziale) cancellazione per il venir meno di uno dei termini del rapporto ad opera di quelle recentissime teorie che pretendono di fare del diritto positivo l’unico e vero diritto naturale.
L’apprezzamento non deve impedire di riconoscere (in anticipo sulle critiche di cui si dirà) che la propensione all’universalismo e all’esclusivismo caratteristica del diritto romano/europeo ha storicamente prodotto anche la distinzione del mondo e dell’umanità in “civile” (che quel diritto ha recepito) e “barbara” o “selvaggia”. quindi da “civilizzare”. Un fenomeno cui, soprattutto nel XVIII e XIX secolo, ha in parte contribuito anche il malinteso universalismo di un cristianesimo politicizzato e dimentico del rispetto dovuto alle colture locali. Fenomeno comunque per nulla attenuato col diminuire dell’influenza del Cristianesimo, che anzi ha lasciato campo libero alla piena mitizzazione, quale regola di vita e unico punto di riferimento, del diritto positivo statale.
Si spiegano così le crescenti critiche e prese di posizione contro la civiltà europea/occidentale e il suo apparato giuridico provenienti da quella parte del mondo che si pretendeva e si pretende di “civilizzare” (adesso si dice “democratizzare”, ma la situazione non cambia). Una parte del mondo che ondeggia fra indifferenza, noncuranza, rifiuto e, nei casi estremi, disprezzo. Alla testa della contestazione la Russia, particolarmente coinvolta e – si consenta l’espressione – “incarognita” per ragioni di contiguità (ha perfino ambito al titolo di “Terza Roma”) e per essere stata sottoposta ad almeno due violenti tentativi di europeizzazione – diversi nei contenuti, ma non quanto alla fonte ispiratrice– ad opera prima di Pietro il Grande, poi nel nome dell’ebreo tedesco Karl Marx. Restando alla Russia, il fenomeno si è tradotto nella corrente politico-flosofica dell’euro-asiatismo, versione attualizzata dell’ottocentesco panslavismo. Il più noto rappresentante ne è il filosofo Alexsandr Dugin, che teorizza la costruzione di un impero continentale euroasiatico, politicamente, ma anche culturalmente contrapposto all’influenza occidentale. Tuttavia, proprio per la significanza delle sue opinioni estreme, si prendono a riferimento le opinioni del politologo Sergej Aleksandrovič Karaganov preside della “Facoltà di Economia Mondiale e Affari Internazionali presso la Scuola Superiore di Studi Economici dell’ Università di Mosca”, già consigliere di Vladimir Putin. L’Europa vi figura come l’origine di gran parte dei mali di cui soffre il mondo, quale matrice, soprattutto in età moderna e contemporanea (dal XVII al XX secolo), delle guerre più distruttive della storia. Per di più proprio nel suo tanto celebrato apparato giuridico si individua l’origine sia del colonialismo ottocentesco sia di nuove forme di dominio realizzate attraverso l’esportazione/imposizione di idee e sistemi con pretese totalizzanti quali il liberalismo, l’universalismo culturale, morale e sociale, l’adesione forzata ad un unico modello di società.
Per Karaganov questo aspetto radicalmente negativo coinvolge a pieno titolo il diritto, perché è attraverso di questo che l’Europa ha cercato di universalizzare, trasformandolo in una norma globale, con pretese morali oltre che giuridiche, un sistema nato in un contesto specifico. Un sistema in forza del quale l’Europa, pure afflitta da una grave crisi di potere e di credibilità, continua tuttora con immutata arroganza a proporsi all’intera umanità come modello di giustizia e moralità.
In realtà, sulla crisi del modello europeo/occidentale concordano, ovviamente con opposti sentimenti e considerazioni fautori e detrattori. Concordi anche nel rinvenire una delle cause della crisi – forse la più decisiva – appunto nella crisi del diritto. Crisi da Karaganov attribuita, abbastanza semplicisticamente, alla mancanza di un potere e di una sovranità strategica che sorreggano il sistema (buttandola in politica, subordinazione agli Stati Uniti). Più approfondite le argomentazioni degli europeisti, che tuttavia, più che a una ricerca delle cause, che esigerebbe esami di coscienza e pentimenti dei governi europei e, ancor più, degli organi direttivi della Ue, si concentrano sulla descrizione del fenomeno: il proliferare delle leggi accompagnato dall’indebolimento della normatività, il moltiplicarsi degli “stati di eccezione”, che sfuggono al quadro normativo pregresso e pretendono legislazioni speciali e addirittura (come accaduto in maniera drammatica col Covid) garanzie di immunità anche penale per interi settori e categorie. E’ indubbio che il prevalere, nella formazione, nell’efficacia e nella breve durata delle norme, delle esigenze della politica, dell’economia e della finanza segnala l’incapacità del diritto di continuare a essere garanzia e regola fissa della vita pubblica e privata e della corretta gestione del potere. In tal modo il diritto diviene mero apparato tecnico di regole a servizio dei governi per la gestione del contingente. Di qui l’espansione dell’esecutivo ai danni della famosa tripartizione dei poteri, frutto maturo della cultura giuridica europea. Di qui la rinuncia del diritto al ruolo elemento costitutivo di una civiltà.
Francesco Mario Agnoli



One thought on “GRANDEZZA E DECADENZA DI UNA CIVILTA’- IL CONTRIBUTO DEL DIRITTO. Di Francesco Mario Agnoli”
Un contributo veramente magistrale! Davvero notevole. Grazie all’amico Francesco Mario Agnoli.