La sentenza di cui ci si occupa è la n, 3408/2025 del Tribunale di Palermo, pubblicata il 21/2025, che, in una controversia di lavoro, ha respinto il ricorso proposto dal docente di un IISS contro il provvedimento, emesso dalla preside, di sospensione dall’insegnamento per tre giorni con perdita dello stipendio. Questi gli addebiti (confermati dalla giudice): “1. Adozione di comportamenti che sono tradotti in una mortificazione della studentessa dinanzi a tutta la classe con conseguente violazione del principio di riservatezza; 2. Adozione di comportamenti posti in essere in violazione del rispetto della valorizzazione dell’identità di ciascuno e non appartenenti alla pluralità delle idee; 3. Adozione di comportamenti lesivi della dignità della persona; 4. Adozione di comportamenti non coerenti con le finalità della comunità educante nei rapporti con gli studenti”.
La sottostante vicenda, risalente al 15 febbraio 2024, è stata ricostruita dalla sentenza sulla base della deposizione dell’unica teste (una docente di sostegno, presente in classe, credibile in quanto indifferente), che ha confermato punto punto per punto la propria relazione alla preside: ”Entrando in classe ho assistito ad una accesa discussione tra il prof. e la studentessa riguardante l’esibizione al collo di una collana con un Crocifisso rovesciato esibito da parte della sopra detta studentessa. Il prof pretendeva che la studentessa non esibisse il simbolo e quest’ultima si rifiutava decisamente di farlo. I toni si sono accesi ulteriormente quando ha chiesto di avere rispetto per tutte le religioni. A questo punto della discussione molto animata, sono intervenuta ricordando la laicità dello Stato e la pacatezza che deve contraddistinguere ogni confronto. Il prof ha sostenuto che quello che sottendeva il simbolo non faceva rimando ad una religione, ma ad una setta. La studentessa si è detta vicina al pensiero di LaVey (nome per il quale mi avvalgo del beneficio del dubbio non avendolo mai sentito nominare), per il quale si tratta semplicemente di un simbolo. Il docente ha espresso la volontà di esporre un Crocifisso in classe, se non avesse tolto dal collo il simbolo oggetto della discussione. Entrambi sono rimasti saldamente fermi sulle proprie posizioni, esprimendo la studentessa la volontà di rimuovere il Crocifisso dall’aula, laddove il prof lo avesse esposto. Ho espresso al collega l’opportunità di comunicare insieme i fatti alla Dirigente, ma lui ha preferito riferirli da solo. Nel frattempo, ho inviato tramite WhatsApp alla classe la sentenza della Corte di cassazione del 2021, riguardante l’esposizione in classe delCrocifisso. La discussione è stata interrotta dal suono della campana”.
La giudice ne ha dedotto che non si trattava di un ordinario dibattito “sull’importanza della libertà di culto e del rispetto del culto altrui”, come invece descritto nel ricorso del docente, che anzi avrebbe “adottato toni accesi, impedendo alla studentessa di esercitare la propria libertà di pensiero e, quindi, di dissentire dal pensiero altrui”. E ancora: “l’acceso attacco rivolto alla studentessa dal ricorrente, non solo è risultato rappresentare una critica personale rivolta alla stessa, relativa al suo credo religioso – al quale il docente negava qualsiasi dignità filosofica e religiosa -, al di fuori di qualsivoglia ambito didattico di una lezione sul tema, nella quale ella fosse volontariamente intervenuta, ma avveniva davanti a tutta la classe, costringendo così la ragazza a spiegare il significato del simbolo e ad esporsi davanti ai compagni per sostenere le proprie idee, verosimilmente prima ignorate dagli stessi e sulle quali ella aveva il diritto di mantenere la riservatezza”.
Completamente diversa la versione dei fatti fornita dal ricorrente, che ha parlato, più che di un dibattito, di una vera e propria “lezione” all’intera classe in tema di religioni, fra l’altro sollecitata da una collega. Tuttavia il ricorrente non ha né formulato capitoli di prova né indicato testi (Errore del difensore? Rifiuto dei testimoni a comparire? Infondatezza della versione sostenuta?) . Si potrebbe, quindi, cavarsela con un “imputet sibi” se il il ricorso non è stato accolto.
In parte vero, e tuttavia la sentenza, così come formulata e motivata non è ugualmente condivisibile. Viene, difatti, completamente trascurato il comportamento dell’allieva durante, ma, ancor più, prima del dibattito/scontro in classe. La croce (dritta) è da duemila anni uno dei simboli, probabilmente il principale, della religione cristiana. Anche se non è mai stato registrato, duemila anni sono più che sufficiente a creare quantomeno un “preuso”. Ne consegue che ogni oltraggio al simbolo della croce (tale indubbiamente la presentazione a rovescio) è, prima che il simbolo di un’altra religione (si potrebbe addirittura discutere della sua ammissibilità in quanto tale, anche se non risulta che alcuna Chiesa cristiana abbia sollevato la questione), un’offesa al cristianesimo, alla convinzioni e ai sentimenti di tutti i cristiani. Quindi, la sua ostentazione da parte dell’allieva va considerata non solo provocatoria (lo sarebbe in ogni caso), ma offensivamente provocatoria. Di conseguenza, del tutto fuori luogo parlare di costrizione della ragazza a spiegare il significato del simbolo e ad esporsi davanti ai compagni, rinunciando alla riservatezza delle proprie idee. La sua condotta dimostra che non cercava altro. In ogni caso chi provoca non può dolersi se la provocazione viene accolta.
In conclusione, la sentenza non tiene conto di due punti essenziali per una corretta decisione: la natura offensiva per i cristiani del simbolo ostentato; la volontà provocatoria dell’allieva.
Non basta, il giudice del lavoro sbaglia anche nel confermare la sussistenza a carico del ricorrente dell’addebito di avere successivamente “comunicato i fatti a una docente estranea alla classe, ove risulta del tutto irrilevante la qualità di quest’ultima di genitore di un compagno di classe della ragazza, la quale si potrebbe definire persona offesa di una condotta pericolosamente vicina a quella delittuosa di abuso dei mezzi di correzione”.
In realtà, non è affatto irrilevante che la persona che ha chiesto al collega/docente chiarimenti su quanto accaduto fosse la madre di un compagno di classe, perché ogni genitore ha diritto di conoscere l’ambiente nel quale il proprio figlio viene istruito/educato e come l’insegnamento vi viene praticato per potere esercitare il proprio prioritario diritto costituzionale all’educazione dei figli. Nella fattispecie poi quanto accaduto era già clamorosamente noto sicché non vi era nessun segreto da mantenere e nessun riserbo da osservare. Ancora più assurda la battuta finale della giudice sulla prossimità della condotta del docente all’ipotesi delittuosa di abuso dei mezzi di correzione. Quale sarebbe il mezzo di correzione abusato: la minaccia (così la definisce la giudice) di fare appendere il crocifisso nell’aula scolastica?
Mi sono limitato ad esaminare criticamente da un punto di vista giuridico una sentenza che in realtà pone problemi ben più gravi. 1) l’eterna questione dello scopo dell’insegnamento: istruire o educare (ammesso e non concesso che sia possibile istruire senza educare); 2) quella, ancor più rilevante: anche prescindendo dal fatto che nel curricolo scolastico previsto dalla legge è incluso l’insegnamento della religione cattolica e non anche del satanismo, davvero un docente non può fare distinzioni e deve prendere tutto per ugualmente buono (o ugualmente cattivo)?
Francesco Mario Agnoli


