D’accordo. Il legislatore si muove, interviene, introduce, modifica per reprimere fenomeni sociali che in quel momento storico non gli sembrano sufficientemente regolati o, se negativi, adeguatamente puniti. Senza dubbio è per questo motivo che si sta introducendo nel codice penale il nuovo reato di “femminicidio” (art. 577bis) mentre per “l’ominicidio” si continua a ritenere sufficiente l’attuale art. 575. In pratica l’ergastolo senza deroghe per il femminicidio, pena non inferiore a ventuno anni di carcere per l’ominicidio. Ventuno anni che però bastano anche nel caso di una vittima donna se la sua uccisione non si configura come atto di discriminazione o di odio verso il genere femminile o non è motivato dalla volontà di reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.
Il caso tipico per continuare ad applicare anche alle donne l’attuale art. 575 potrebbe sembrare quello dell’impiegata di banca o della cliente capitata nel luogo sbagliato nel momento sbagliato e uccise durante un rapina, anche se in realtà, soprattutto qualora non vi siano con loro anche vittime di sesso maschile, una giuria oculata potrebbe (o dovrebbe) porsi il problema se per caso il rapinatore non si sia determinato a uccidere, giacché c’era, “anche” per odio verso il gentil sesso.
D’accordo – si è appena detto – con le motivazioni “socio-politiche” del legislatore. Tuttavia non si può evitare di porsi il caso (probabilmente non soltanto “di scuola”, come amano dire i giuristi) dell’uomo che viene assassinato per odio verso quello che era un tempo il sesso forte o anche semplicemente per impedirgli (magari per passione di partito) l’esercizio dei suoi diritti. Come – per esempio – (potrebbe certamente succedere e probabilmente è già successo più di una volta) mentre si reca al seggio elettorale per esprimere il voto. Esattamente come potrebbe accadere anche ad una donna. Solo che se si tratta di un elettore si applicano l’art. 575 e le relative, più modeste, pene, se di una elettrice l’art. 577bis e l’ergastolo.
Ci si può chiedere se siano sufficienti le ragioni “socio-politiche” per derogare al principio base della legge uguale per tutti.
Francesco Mario Agnoli


























































































































































































































































































































