Dopo mesi di ordinanze di rimessione sui profili di dubbia costituzionalità delle misure anti-pandemiche da parte della magistratura ordinaria, della magistratura amministrativa e perfino di quella militare, la Corte Costituzionale in data 1 dicembre 2022 si è espressa dichiarando inammissibili la maggior parte dei ricorsi per cui era stata adita.
In attesa di leggere le motivazioni della decisione, alcune considerazioni si possono effettuare a margine del comunicato stampa con cui la notizia è stata resa nota.
In primo luogo: una parte dei ricorsi non è stata rigettata nel merito, ma semplicemente dichiarata inammissibile, per di più per ragioni processuali, non precludendo dunque eventuali future pronunce sul merito della questione qualora la medesima Corte Costituzionale fosse nuovamente investita da nuove ordinanze di rimessione.
In tal senso restano impregiudicate le pronunce della giurisprudenza di merito che fino ad ora si è espressa in favore dei sanitari i quali – in mancanza di adempimento dell’obbligo vaccinale – possono continuare a svolgere l’attività professionale che loro compete, specialmente se non si trovano a diretto contatto con il pubblico.
In secondo luogo: sorprende che la Corte Costituzionale abbia ritenuto non irragionevoli né sproporzionate le scelte del legislatore in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale, poiché le sanzioni previste dal Governo si pongono in diretto contrasto con il principio personalistico che informa tutta l’architettura della Costituzione in modo così evidente che i giudici costituzionali non possono non aver visto un tale contrasto, ma possono soltanto aver deciso – per ragioni politiche più che giuridiche – di ignorarlo.
Ogni scelta è una scelta legittima, però si abbia l’onestà intellettuale di distinguere le scelte politiche da quelle strettamente giuridiche, poiché fin troppo spesso le due cose sono distinte e distanti a tal punto da essere perfino tra loro stesse in contrapposizione, per cui appare artificiosa l’operazione che tenti di sovrapporle fino ad identificarle.
In terzo luogo: appare quanto mai grottesco ritenere non fondate le questioni proposte in riferimento alla previsione che esclude – in caso di mancata vaccinazione – la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro e a favore del lavoratore non vaccinato, dato che non soltanto – come prevede lo stesso decreto introduttivo dell’obbligo – la sospensione non è una sanzione, ma anche e soprattutto perché l’obbligo vaccinale può essere introdotto soltanto se si rispetta il limite della dignità umana ai sensi del medesimo articolo 32 della Costituzione.
Da qui l’interrogativo: davvero gli eccellentissimi spiriti giuridici della Corte Costituzionale ritengono osservato il parametro della dignità umana consentendo ad un lavoratore di morire di fame – come conseguenza della mancata percezione della retribuzione – invece che morire di virus?
Si può, insomma, attentare alla dignità sociale e personale del lavoratore con lo scopo di tutelare la sua salute? Non vi è stridente contraddizione? Davvero non vi è sproporzione e irragionevolezza?
In attesa di un più ampio studio sulle specifiche motivazioni che hanno condotto la Corte Costituzionale all’adozione di simili opache scelte, non resta che prendere atto della fragilità etica e teoretica di tali decisioni che non soltanto non precludono la proposizione di nuovi ricorsi e di nuove ordinanze di rimessione sui profili di dubbia costituzionalità dei provvedimenti anti-pandemici, ma che lasciano insoddisfatta la pretesa di giustizia che migliaia di italiani attendono di veder adempiuta.
Aldo Vitale
3 thoughts on “SULLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI OBBLIGO VACCINALE ANTI-COVID 19. Di Aldo Vitale”
È fin troppo evidente, che il pronunciamento dell’Alta Corte, strida fragorosamente coi diritti ampliamente violati in quei giorni a dir poco tristi. Con le insopportabili discriminazioni, subite da milioni di cittadini, da un governo-Stato che sotto palese e vile ricatto, vessava con modalità spregevoli gli italiani, obbligandoli a vaccinarsi contro la loro volontà e senza assumersi la responsabilità delle conseguenze di un siero sperimentale del quale non si conoscono ancora gli effetti a media e lunga scadenza. Quelli a breve scadenza, hanno colpito più o meno gravemente, ad oggi più di un milione di cittadini italiani, senza contare i morti ed i non denuncianti. Ferma restando l’enorme difficoltà di riuscire a stabilire il rapporto di causalità con l’assunzione del vaccino. Questa inqualificabile decisione era nell’aria, dal momento in cui, il Presidente Draghi ha collocato almeno due membri di sua personale fiducia, tra i componenti togati della Corte. E non certo perché scaldassero le sedie. Ma perché ne condizionassero politicamente le decisioni. Tutto ciò è a dir poco rivoltante…Vomitevole direi. Certo una decisione che avesse ammesso le pur evidenti violazioni del diritto del sig. Draghi & co. avrebbe aperto nei riguardi di ogni singolo componente di quel governo infausto, scenari molto gravi.
Ottima esegesi. La Corte ha agito politicamente e non giuridicamente. Il fatto che uno dei suoi giudici fosse stato il consulente di Mario Draghi, con tutta probabilità nominato su sua segnalazione (nomina che pone molte perplessità anche sul modo di Sergio Mattarella di interpretare il ruolo di Capo dello Stato), fa capire il clima nel quale è maturata questa davvero incomprensibile decisione. Grazie all’avvocato e professore Aldo Vitale per averci confortato, con sapienza giuridica, nelle nostre convinzioni in proposito.
Ringrazio Aldo Vitale per questa breve e chiarissima disamina.