Sino a oggi il dibattito relativo agli interventi di contrasto alla crisi economica da pandemia da Covid19, in Italia, come in Europa, è stato incentrato in maniera quasi esclusiva sugli ormai noti strumenti di Mes, Sure ed eurobond.
Di recente, a questi si è aggiunta l’incognita del Recovery Fund, misura ancora tutta da elaborare in riferimento alla sua struttura e al suo funzionamento complessivo, la cui preliminare discussione in Commissione europea è stata rinviata e fissata al prossimo 6 maggio.
Eppure, la vera partita sui destini dell’Unione europea e sulla tenuta dell’euro verrà giocata un giorno prima; non in sede europea, a Bruxelles, ma a Karlsruhe, in Germania, dove il 5 maggio si riunirà la Corte costituzionale federale tedesca per pronunciarsi sulla compatibilità rispetto alla Grundgesetz, la costituzione della Repubblica federale di Germania, del c.d. Quantitative easing 2 (Pspp – Public sector purchase programme) e di riflesso del più recente Pepp (Pandemic emergency purchase programme), formulato dalla Bce per far fronte alla crisi economico-pandemica.
Come si è già avuto modo di esporre in un precedente intervento pubblicato su questa stessa rivista online [1], si tratta di un programma di acquisti illimitato da parte della Bce delle emissioni di titoli di Stato e bond internazionali, che, almeno nelle prime intenzioni di Francoforte, avrebbe dovuto avere durata fino alla fine dell’anno in corso, ma rispetto al quale si parla già di un ulteriore prolungamento e ampliamento (comprendendo addirittura i cc.dd. “titoli spazzatura/junk”), vista la gravità della crisi che si profila all’orizzonte.
Ebbene, il prossimo 5 maggio la Corte costituzionale tedesca si pronuncerà proprio sul suddetto piano di acquisto della Bce.
A riguardo, viene subito da pensare a quanto accadde alcuni anni fa, in relazione alle Outright monetary transactions (OMT), le operazioni di acquisto di titoli di debito pubblico a breve termine, emessi da Paesi in difficoltà che avrebbero richiesto l’intervento del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), rispetto alle quali sempre la Corte di legittimità tedesca aveva esposto i propri dubbi di compatibilità con quanto previsto dai Trattati europei, in ordine alle competenze della Bce, che a detta della Germania avrebbe agito oltre il proprio mandato.
Quegli stessi dubbi oggi investono la decisione della Corte tedesca su Pspp e Pepp, nel timore che possa produrre potenziali oneri per il bilancio tedesco, posti al di fuori dal controllo del Bundestag e quindi incompatibili con quanto previsto dalla costituzione.
In passato, in occasione del giudizio sul Mes, ciò valse alla Germania l’affermazione del principio per cui è necessario un previo coinvolgimento del Parlamento tedesco su tutte le decisioni che possano avere impatto sulle finanze pubbliche tedesche, di fatto stabilendo un ulteriore posizione asimmetrica di privilegio rispetto agli altri Stati europei.
Il 5 maggio, con ogni probabilità, come accaduto nelle precedenti occasioni per Mes e Omt, la Corte di Karlsruhe troverà il modo di formalizzare il “via libera” al Qe, tuttavia, il rischio è che ciò possa avvenire a patto di un suo depotenziamento o di una subordinazione dello stesso a condizionalità simili a quelle previste per l’attivazione del Mes.
In tal modo la Germania, per mezzo del controllo della propria corte costituzionale finisce di fatto per ricoprire una sorta di ruolo di arbitro finale sull’operato delle politiche europee, incidendo di conseguenza altresì sulle dinamiche interne agli altri Stati membri, di cui condiziona inevitabilmente le decisioni, quasi fossero dei Lander. Non più Stati uniti d’Europa, dunque, ma Stati federati (aggiunti) della Germania.
Claudio Giovannico
[1] https://domus-europa.eu/?p=8509