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IL "NUOVO" REATO DI OMICIDIO STRADALE. INTERVISTA ALL'AVVOCATO SERENA GENTILE. A cura di Claudio Giovannico.

Recentemente è stato introdotto nell’ordinamento penale italiano il c.d. reato di “omicidio stradale”. Sin dalla discussione relativa alla proposta di legge, da più parti, tra accademici ed operatori del diritto, erano stati espressi dubbi e perplessità in merito. In particolare, il sospetto, o meglio ancora, il timore che il legislatore si pronunciasse su un argomento talmente delicato, assecondando l’emotività diffusa tra i cittadini, sembra permanere anche a distanza di alcuni mesi dall’approvazione della proposta da parte del Parlamento. Domus Europa ha il piacere di approfondire l’argomento attraverso l’esperto parere dell’Avvocato Serena Gentile, penalista del Foro di Taranto.

A Cura di Claudio Giovannico.

Avvocato Gentile, spesso in TV si sente dire che “finalmente l’omicidio stradale è ora reato”. Cosa si intende con tale espressione? Davvero, in precedenza tale condotta non veniva punita dal codice penale?

“L’affermazione “l’omicidio stradale è ora reato” è corretta solo dal punto di vista formale ed ha una ragione specifica. Prima dell’introduzione dell’art.589-bis c.p. – ad opera della legge 23 marzo 2016, n.41 – la condotta omicidiaria connessa alla violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale non integrava un reato autonomo, ma costituiva una circostanza aggravante del delitto di omicidio colposo, disciplinato dall’art.589 c.p. (a tenore del quale, in via generica, “chiunque cagiona per colpa la morte di un uomo è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”). Dunque, prima della riforma, il comportamento illecito di chi cagionava la morte di un uomo colposamente, per inosservanza della disciplina sulla circolazione stradale, era già punito dal codice penale all’art.589, comma 3, c.p. : il trattamento sanzionatorio contemplato era quello della reclusione dai due e sette anni, salvo l’aumento in ipotesi di ulteriori aggravanti.

Ad ogni buon conto, la novella legislativa ha apportato un mero inasprimento di pene e sanzioni accessorie amministrative, oltre che una più dettagliata tipizzazione della fattispecie incriminatrice gravida di futuri problemi applicativi ed ermeneutici. In effetti, le aspettative sociali e mediatiche  nutrite nella portata realmente innovativa dell’intervento legislativo sono state deluse: è vero che oggi l’omicidio stradale è un reato autonomo, ma è altrettanto vero che rimane un crimine relegato nell’alveo dei delitti colposi.

Ai fini di un’efficace azione contenitiva del fenomeno delle morti su strada, l’auspicio normativo era quello di un inquadramento rafforzato della fattispecie de qua mediante la strutturazione dell’elemento psicologico in termini volontaristici, quanto meno nella gradazione del dolo eventuale.”

In cosa si differenzia l’attuale reato di omicidio stradale dalla precedente previsione sanzionatoria di cui all’art. 589, comma 3, del codice penale?

“In estrema sintesi, la differenza lampante tra il precedente reato di omicidio colposo connesso alla violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale e la nuova fattispecie di cui all’art.589-bis c.p. si concentra nel trattamento sanzionatorio. Sebbene resti ferma la forbice punitiva tra i due e i sette anni di reclusione per la fattispecie base (che dall’art.589, comma 3, c.p. è trasmigrata nell’art.589-bis, comma 1, c.p.), la recente riforma ha notevolmente innalzato i minimi ed i massimi edittali per le ipotesi aggravate. Ad esempio, ante riforma l’omicidio derivante dall’inosservanza di norme sulla circolazione stradale commessa da soggetto in stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope la era punito con la reclusione da tre a dieci anni, con massimo edittale che poteva innalzarsi sino a quindici anni in caso di morte o lesioni provocate a più soggetti. Oggi, le medesima circostanza è punita con la reclusione da otto a dodici anni, che può tuttavia lievitare a diciotto anni in caso di vittime plurime. Anche in punto di sanzioni accessorie vi è stato un intervento severo: è stata introdotta l’interdizione dalla possibilità di conseguire una nuova patente dopo l’intervenuta revoca del titolo abilitativo alla guida per un termine minimo di cinque anni in caso di omicidio stradale semplice, che in maniera crescente giunge ad anni dieci, dodici, quindici, venti e trent’anni in base alle contestate aggravanti ed in concomitanza di talune circostanze (come la fuga del conducente).”

Avvocato, è d’accordo con tale operazione di inasprimento della pena? Crede che questo possa davvero avere l’effetto deterrente sperato?

“A mio parere il profilo sanzionatorio, nel momento di effettiva applicazione, potrebbe esplicare un’efficacia deterrente, ma solo di tipo special-preventivo: la severità delle pene, nonchè i provvedimenti pre-cautelari oggi adottabili dalla polizia giudiziaria – come l’arresto facoltativo e quello obbligatorio a seconda dell’ipotesi omicidiaria colposa – possono incidere favorevolmente sul contegno futuro del soggetto agente. In prospettiva general-preventiva, al contrario, ritengo che un pregnante effetto deterrente si sarebbe ottenuto solo mediante la collocazione dell’omicidio stradale nella categoria dei reati dolosi.

Sostengo, altresì, che il clamore dell’opera riformatrice su questo delitto sia stato troppo circoscritto e superficiale. Il Governo, oltre a legiferare, avrebbe dovuto divulgare in maniera fruibile per tutti le modifiche normative, sì da rendere edotti e coscienti anche i cittadini con un grado di istruzione non elevato (soprattutto in ragione del principio legis di cui all’art.5 c.p., secondo il quale la legge penale non ammette ignoranza).”

A suo giudizio, quanto la diffusa emotività nella società civile e la ricerca di un “facile consenso” da parte del governo possono avere influito sull’adozione di questa legge?

“Alla luce di una dettagliata disamina della riforma e dell’iter dei lavori parlamentari è legittimo sospettare un fine “politicamente orientato”. Come già accennato prima, l’efficacia general-preventiva dispiegabile dal nuovo coacervo normativo non sarà tale da riuscire a porre un freno alle stragi della strada, fenomeno che in Italia causa la morte di oltre tremila persone ogni anno.

Una diversa scelta ontologica e sistematica del reato di omicidio stradale avrebbe richiesto uno sforzo legislativo audace e rigoroso. Il governo ha optato, invece, per un’azione modificativa che,  ictu oculi, si presenta con connotati del tutto innovativi, anche dal punto di vista della nomenclatura, ma che invece, ad un esame più approfondito, non ha introdotto alcuna epocale novità utile ad infondere una presa di coscienza nella generalità dei consociati.”

Domus Europa ringrazia l’avv. Gentile per la sua collaborazione e per le interessanti risposte fornite.

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