Condividi:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Esplora:

CHARLIE HEBDO E IL “DOPPIO BINARIO” DEL FENOMENO RELIGIOSO IN EUROPA. – di Giorgio Cataldo (parte prima)

I fatti di Parigi del 7 Gennaio 2015 hanno riaperto la ferita del mondo occidentale che si era formata, e poi in gran parte rimarginata, in seguito all’attentato dell’11 Settembre 2001.
Si potrebbe dire, non senza rischiare eccessive generalizzazioni storiche, che dopo l’attacco alle Torri Gemelle l’attenzione del mondo occidentale si sia spostata, più che altro, sul Medio Oriente e sui suoi conflitti, lasciando l’Occidente a un’esistenza “tranquilla”, a parte pochi altri momenti di tensione.
Gli attentati parigini alla sede di Charlie Hebdo, rivendicato da Al Qaeda, e al negozio kosher, su cui invece apparirebbe la mano dell’Isis, hanno ridestato il torpore occidentale, frutto della convinzione di essere sempre padroni del proprio destino. È nota la reazione mass mediatica, con l’esplosione di un’ondata collettiva (e indefinita) di solidarietà, soprattutto nei confronti della redazione della rivista satirica, caratterizzata principalmente dallo slogan “Je Suis Charlie”.
L’inizio del 2015 ha confermato la stagione drammatica degli anni precedenti, caratterizzata dal dramma umano dell’immigrazione di massa degli abitanti del Medio Oriente a causa della guerra. C’è un filo rosso che lega la strage di Gennaio 2015 con fatti ancora più recenti. Charlie Hebdo è tornato alla ribalta ritraendo in prima pagina, lo scorso mese, Alyan Kurdi, un bambino siriano annegato e ritrovato sulle spiagge turche mentre scappava dalla propria terra: “La prova che l’Europa è cristiana: i cristiani camminano sull’acqua e i musulmani annegano”; ancora, in un’altra vignetta: “Così vicino all’obiettivo… due menù bambini al prezzo di uno”, recita un cartellone pubblicitario che richiama McDonald’s, sulla spiaggia vicino al bimbo annegato.
Questa volta le impressioni dei lettori sono state caratterizzate, soprattutto, da una sensazione di smarrimento, più che da un’espressione di solidarietà, sintomo di un’evidente stonatura del messaggio espresso e delle modalità impiegate, che ha smentito (e smontato) l’ottimismo solidaristico di Gennaio.
Religioni, identità, drammi sociali e immigrazione, sono tutti temi affrontati in maniera dubbia da Charlie Hebdo che aprono molteplici spunti di riflessione.
Molti attacchi irriverenti sono stati indirizzati, in precedenza, anche verso la cultura cristiana o verso alcuni partiti politici. Ovviamente, cambia la reazione in base al destinatario: dalla semplice indignazione a una risposta di efferata violenza.
La tragicità di questi eventi potrebbe essere un’occasione per verificare la “salute” del rapporto fra due importanti culture: quella occidentale – liberale e quella islamica, sempre più in contatto fra loro negli ultimi cinquant’anni, in considerazione della globalizzazione e dell’evoluzione dei flussi migratori. Ancora più specificamente, da un confronto fra due nazioni che dovrebbero essere accomunate dai medesimi valori giuridici e culturali, l’Italia e la Francia, potrebbe essere individuata una chiave di lettura molto interessante per questa verifica.
Innanzitutto, cosa si intende per libertà di espressione: la Costituzione italiana riconosce questa libertà all’art. 21 affermando che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” e che “Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”. Uno dei primi problemi, che riguarda per molti versi i fatti di Parigi, è proprio capire quale sia il limite oltre il quale una frase scomoda, ad esempio, possa sconfinare nel cattivo costume. Evidentemente, l’art. 21 lascia un enorme spazio interpretativo che può anche mutare nel corso del tempo.
Il dato importante da considerare, per ciò che ci interessa, in realtà è un altro, ovvero che anche la libertà di manifestazione del pensiero deve essere inquadrata nel nostro ordinamento sociale – pluralista. C’è differenza, quindi, fra un diritto inteso individualisticamente, rispetto a uno elevato a carattere “essenzialmente sociale”. Un modello individualista è quello ottocentesco – liberale, in cui veniva tutelata l’assolutezza delle libertà private, dove anche quella di espressione era concepita nella sua accezione strettamente personale, senza che questa potesse essere considerata un’utilità per la collettività. Nel sistema pluralista odierno, invece, l’utilità della libertà di espressione è da rinvenire nel prezioso contributo che essa può dare nell’alimentazione dell’opinione pubblica. Questo concetto, in astratto, trova un suo risvolto nella necessità di preservare una “corretta” formazione dell’opinione da notizie o da informazioni false, diffuse al solo scopo di deformarla in ossequio a interessi contrari a quello generale.
Anche senza un rapido sguardo al sistema francese, utilizzando quello italiano come termine di paragone, potrebbero essere avanzati dei legittimi dubbi sul piano di un’“utilità costruttiva” delle vignette di Charlie Hebdo, con il rilievo di una satira spesso fine a se stessa e ingiustificatamente offensiva.
Dato che l’oggetto della libertà di espressione, in questo caso, è la religione (in particolare, quella islamica) occorre legare il discorso anche su questo livello: potrebbe innanzitutto valere la regola generale che la satira (per natura avente a che fare con la grossolanità, la caricatura e il dileggio), non possa cadere fino all’insulto ad personam, cioè fino all’esporre la vittima “oltre il ludibrio della sua immagine pubblica, al disprezzo” della stessa, come ha anche affermato la Corte di Cassazione (sent. n. 37706/2013). La società globale aumenta in maniera esponenziale il numero dei destinatari della satira, che potrebbero essere toccati anche nella propria sfera religiosa.
Direttamente connessa con la libertà di manifestazione del pensiero, quindi, è la libertà religiosa, tutelata dal nostro ordinamento all’art. 19 della Costituzione.
Come per la libertà di espressione, anche qui siamo di fronte ad un’esplicazione “sociale” e non meramente individuale: infatti, per ciò che ci riguarda, “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.
La rilevanza fondamentale di tipo “sociale”, che attiene alla libertà di manifestazione del proprio pensiero, in connessione con la libertà religiosa, attiene al fatto che quest’ultima non si esaurisce nella mera libertà di professarla, ma rileva anche nella sottrazione dalle offese che potrebbero turbarla.
Anche in questo caso, però, c’è un altro aspetto che ci interessa ancora maggiormente e che riguarda il rapporto fra ordinamento pubblico e religione a livello “di sistema”: ed è qui che entra in gioco il paragone con il modello francese.
Esistono diverse modalità di concepire il fenomeno religioso.
Il principio della separazione fra Stato e Chiesa si è affermato con lo Stato moderno in seguito alle rivoluzioni del 1700 – 1800. Se prima, in diverse sfumature, la confessione religiosa era fra gli elementi primari di legittimazione del potere pubblico, essa è stata sempre più confinata alla sfera privata e individuale, secondo il principio della “non interferenza” con gli affari di Stato.

Continua con la seconda parte https://domus-europa.eu/?p=4914

Condividi:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Dai blog

SANTA PASQUA 2024.

Dalla Associazione culturale Identità Europea : SANTA PASQUA 2024 Identità Europea, il suo Presidente e tutto il Direttivo augura a Soci, amici e compagni di

Leggi tutto